Superbonus al 110% in chiaro con la guida – pdf dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha
incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di
riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si
aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese
spettanti per gli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione
del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge
n. 63 del 2013;
riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge
n. 63 del 2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate
quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie
disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel
comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla
riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico
Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in
luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto
dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma
anche quelli:
– di recupero del patrimonio edilizio;
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ultimo passo verso 110% – Cessione del credito anche per la detrazione del 50% del solo fotovoltaico

Il dl Rilancio è stato approvato definitivamente e diventa legge.

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/07/16/dl-rilancio-e-legge.da-superbonus-alle-auto-tutte-le-novita_cf47ed8f-d554-4a5d-bb10-7d9d548cb4f6.html

– SUPERBONUS: la detrazione al 110% per gli interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti è estesa anche a immobili del terzo settore e alle seconde case, tranne case di lusso, ville e castelli. Potranno invece usufruirne i proprietari delle villette a schiera. Per l’efficientamento energetico rivisti al ribasso i tetti di spesa detraibile, che variano in base al tipo di abitazione. Resta la possibilità di interventi senza mettere mano al portafogli, cedendo il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o a un istituto finanziario.